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Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

 

Art. 16

 

  • Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti ri­guardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

  • Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il li­bero e pieno consenso dei futuri coniugi.

  • La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 13 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di mo­vimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, in­cluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Art. 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Art. 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’indi­viduo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

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